Dal 1° luglio 2026, salvo proroghe, entreranno in vigore le modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, che introducono un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare prevista dal contratto di categoria per i lavoratori di PRIMA ASSUNZIONE nel settore privato.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore potrà evitare l’adesione automatica al fondo di categoria previsto da CCNL scegliendo una diversa destinazione del TFR maturando decidendo di:
Inoltre, a partire dal 01/07/2026 in caso di NUOVA ASSUNZIONE il datore di lavoro sarà tenuto, oltre che a fornire un’adeguata informativa, a verificare la scelta già effettuata, in precedenti rapporti dal lavoratore in merito alla destinazione del T.F.R. facendosi rilasciare apposita autodichiarazione.
Nel caso in cui il TFR, nella precedente esperienza lavorativa, sia già stato destinato a un fondo di previdenza complementare e il lavoratore voglia mantenere la scelta nel nuovo rapporto dovrà comunque, nei 60 giorni dall’assunzione, indicare la destinazione del TFR futuro al datore di lavoro.
In caso di silenzio da parte del nuovo assunto troverà automaticamente applicazione la nuova disciplina che prevede l’adesione automatica al fondo di previdenza complementare previsto dal C.C.N.L. o, in caso di più fondi applicabili, a quello a cui ha aderito la maggioranza dei lavoratori in azienda.
Un’ulteriore novità di rilievo è rappresentata dal fatto che l’adesione maturata per effetto del silenzio-assenso comporta non solo il conferimento del TFR al fondo di categoria, ma anche l’attivazione della contribuzione sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro.