Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
· nella misura del 6% del costo;
· nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
· 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
· nella misura del 15% del costo;
· nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta: è utilizzabile l’anno successivo, in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
Dicitura in fattura
Le fatture relative all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).
Ad esempio, “Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1 comma 185, della legge 160/2019”.