L'Ageniza delle Entrate con risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, ha chiarito che, nel caso in cui vengano erogati esclusivamente rimborsi spese a soggetti con i quali si intrattengono rapporti occasionali, non è necessario applicare la ritenuta d'acconto del 20% contrariamente a quanto era abitudine fare nel passato.
Il committente dovrà acquisire la documentazione comprovante le spese.
IG