Entra in vigore dal 1 ottobre 2013, l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva dal 21% al 22%, poichè non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art. 40, comma 1 ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell'art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
Ricordiamo alcune regole per un corretto comportamento contabile sotto il profilo iva.
Ogni operatore economico dovrà tener presente il momento di effettuazione dell'operazione:
- per le cessioni di beni mobili, l'aliquota al 22% si applica alle consegne / spedizioni effettuate a partire dal 1 ottobre mentre per gli acconti incassati o le fatture anticipate entro il 30 settembre l'iva resta dovuta al 21%. Non sorgono problemi per le fatture differite relative alle spedizioni / consegne effettuate nel mese di settembre, per le quali il momento di effettuazione è anticipato rispetto all'entrata in vigore dell'aumento e pertanto l'iva sarà dovuta al 21%;
- per le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre saranno soggette all'aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all'art. 7 ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilavanti ai fini iva in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/72, applicando l'aliquota vigente al momento di ultimazione della prestazione. Sul punto si ricorda che la Circolare dell'agenzia delle entrate n. 16/E/2013 ha ocnsentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all'atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l'operazione.
In relazione all'emissione di note di variazione (note di credito) in data succesiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, alle stesse si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione originaria (21% nel caso di rettifica di operazioni effettuate prima del 1 ottobre 2013).