Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 10 gennaio 2013, consolida la giurisprudenza prevalente (sebbene non unanime) affermando che i beni costituiti in un fondo patrimoniale non sono aggredibili dal Fisco.
Nella motivazione della sentenza si afferma che “ai sensi del combinato disposto degli art. 169 e 170 c.c. (…) i beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia”.
È inoltre, irrilevante qualsiasi indagine in merito all’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, fermo restando che, qualora appaia indubitabile che la costituzione sia stata solo funzionale al mancato pagamento dell’imposte e pertanto per fini illegali, è probabile che sia soggetto ad azione revocatoria .