Pronuncia di estremo interesse quella del tribunale di Roma che ha riconosciuto la validità della clausola inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante per cui, in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione.
Fermo il diritto del lavoratore in apprendistato a rassegnare in ogni momento le dimissioni, il datore ha il diritto di recuperare le retribuzioni versate al dipendente per i giorni di effettiva formazione.