In caso di procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto), è possibile emettere nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo in tutto o in parte da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a procedura concorsuale. Tale data, individuata dal medesimo articolo al comma 10-bis, corrisponde, in base al tipo di procedura, alternativamente:
- alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, in caso di fallimento;
- alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- alla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.