La Legge di Bilancio 2021 appena approvata modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super ed iper ammortamento.
Saranno beneficiari del credito d’imposta le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
L’intensità delle agevolazioni, previste sia per beni strumentali ordinari che per beni tecnologicamente avanzati oggetto degli allegati A e B del Piano Nazionale Industria 4.0, è riassunta nella tabella che segue:
2021* | 2022** | LIMITE | |
beni strumentali materiali ordinari | 10% | 6% | 2.000.000 € |
beni strumentali immateriali ordinari | 10% | 6% | 1.000.000 € |
strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 15% | 6% | 2mln € beni materiali 1mln € beni immateriali |
beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 | 50% | 40% | fino a 2,5 mln € |
30% | 20% | oltre 2,5 mln € fino a 10 mln € | |
10% | 10% | oltre 10 mln € fino a 20 mln € | |
beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” | 20% | 20% | 1.000.000 € |
*Il credito spetta in tali misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
**Il credito spetta in tali misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali eimmateriali Industria 4.0.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.