A partire dal 1 gennaio 2020, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito (attenzione l’Irlanda del Nord non rientra nella brexit- si continuerà ad applicare la normativa comunitaria) e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni e, in quanto tali, saranno assoggettate alla relativa disciplina giuridica e fiscale.
A seguito della Brexit, quindi, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno operazioni non imponibili ai fini Iva (ex. Articolo 8 Dpr 633/72) e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle formalità doganali previste per le esportazioni. Correlativamente, per poter introdurre in territorio Ue merci provenienti dal Regno Unito si dovranno espletare le necessarie formalità doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio “paesi terzi” (in caso di immissione in libera pratica in Italia).
Vendite in corso al 31.12
L’art. 51 dell'accordo di recesso prevede che tutte le operazioni di cessione o di acquisto che abbiano avuto inizio prima del 1/1/2021 ma che terminino dopo tale data, saranno comunque considerate intracomunitarie e soggette alla normativa previgente.
La prima situazione concerne le vendite in corso al prossimo 31 dicembre. Se la spedizione/trasporto dei beni ha avuto inizio prima della fine del periodo transitorio da un paese Ue al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude successivamente (2021), l’operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario a seconda della prospettiva. La merce va tuttavia presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data d’inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti).
Questione diversa è quella che riguarda, per esempio, la vendita di beni con inizio del trasporto nel 2021, ma per cui sono emesse fatture anticipate nel 2020. A rigore, è da ritenere che se al momento di emissione della fattura è già noto che l’invio del bene avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità sia quello della futura esportazione (articolo 8, Dpr 633/72 e non articolo 41, Dl 331/93), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell’operazione “che verrà”. All’atto dell’esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse e quella di saldo.