Al fine di contenere gli effetti del Corona Virus sulla liquidità delle aziende, le aziende possono accedere alle seguente misura automatica.
L’art. art. 56 del Decreto “CURA ITALIA” prevede che le rate dei mutui e dei finanziamenti nonchè i canoni dei leasing possono essere sospesi fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso verrebbe dilazionato senza oneri aggiuntivi.
Per poter beneficiare della sospensione è sufficiente corredare la domanda con una autocertificazione con la quale si dichiari di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID – 19”.
Nella Relazione illustrativa al Decreto, si precisa inoltre che la misura si rivolge ad imprese che “benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie”.
La Relazione prosegue indicando che la sospensione “non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni”, salvo non ci siano altri motivi oggettivi.
In alternativa, è possibile chiedere la moratoria secondo il protocollo ABI. In questo caso la misura non è automatica ma soggetta a delibera favorevole dell’istituto bancario.