Con riferimento al messaggio n. 3359 trasmesso dall’INPS il 17 settembre 2019, si illustra la legittimità della compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un rapporto di lavoro subordinato.
L’INPS evidenzia che la carica di membro o di presidente del consiglio di amministrazione di una società è compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica. Per quanto concerne l’amministratore unico vige il principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.
Infine, per l’amministratore delegato, l’INPS dichiara che l’entità e la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione sarà rilevante ai fini della coesistenza della carica sociale con quella di lavoratore dipendente.