Con la circolare n. 45 del 22/03/2019, l’INPS è intervenuto con riferimento alla domanda di corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, presentata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Con l’occasione, è stato comunicato che a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.
Nella circolare in commento si chiarisce che le domande già presentate al datore di lavoro prima del 1° aprile 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere riproposte, ma saranno gestite dai datori di lavoro secondo le modalità sinora utilizzate. Dopo tale data, infatti, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità.
Sotto il profilo strettamente operativo, la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all’INPS dai lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: tramite web, accedendo al servizio on line disponibile sul sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta nazionale dei servizi); tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione, mentre in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, spetterà al lavoratore interessato presentare telematicamente una domanda di variazione per il periodo interessato, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica applicazione, disponibile dal 1° aprile 2019 nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Il datore di lavoro erogherà quindi gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.