Il decreto legge 79/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018) ha disposto la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
In particolare, il decreto legge ha previsto che, per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale:
- l’obbligo di emissione della fattura elettronica entra in vigore il 1° gennaio 2019, anziché il 1° luglio 2018;
- fino al 31 dicembre 2018 è possibile continuare a utilizzare la scheda carburante (ma, per la detrazione dell’Iva e per la deduzione della spesa, è necessario avvalersi di mezzi di pagamento tracciabili).
Pertanto, resta confermata al 1° luglio 2018 l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante da parte dei soggetti diversi dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale e per le prestazioni dei subappaltatori e dei subcontraenti nell’ambito di un appalto pubblico.
Sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada, come, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli.