Il D. Lgs n. 81/2015 modifica nel modo che segue la disciplina sui voucher (in vigore dall'8 ottobre 2016 ):
"I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine prestazione".
Sanzione amministrativa: dai 400 ai 2.400 euro per ciascun lavoratore irregolare