Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016, viene integralmente riscritto l'art. 26 DPR 633/72.
Successivamente al 31.12.2016, la nota di variazione iva potrà essere emessa a partire dalla data in cui il cliente è stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo) e non più alla chiusura della procedura come da normativa attuale (valida ancora per tutto il 2016).
IG