Le operazioni effettuate a decorrere dal 12 febbraio 2015 nei confronti degli esportatori abituali, per poter godere del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, richiedono la trasmissione delle dichiarazioni di intento secondo la nuova disciplina.
Nello specifico, l’esportatore deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione e trasmetterlo sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta), in applicazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (che ha modificato l’art. 1 comma 1 del DL 746/83).
Il fornitore, invece, deve essere in possesso della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate fisicamente) o, quantomeno, deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento. È, infatti, disponibile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate una pagina specifica (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione (la stampa della schermata dovrebbe costituire prova dell’avvenuta ricezione).
Per il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, la sanzione prevista va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il decorso del regime transitorio, 11 febbraio 2015, ha effetti, in particolare, per le cessioni di beni, considerato che il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione. Per cui, la consegna della merce al destinatario, scortata da documento di trasporto (DDT), realizza il momento impositivo dell’operazione.
A nulla rileva il fatto che, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, la fatturazione per le cessioni di beni accompagnate da DDT possa essere differita al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni.
Il momento di effettuazione della singola cessione rimane, infatti, quello della consegna o spedizione del bene. La data di consegna del bene risulta, peraltro, certificata nello stesso DDT, il riferimento del quale deve essere, poi, riportato sulla fattura emessa in via differita.
La possibilità di emettere fattura differita consiste in una semplificazione documentale che nulla ha a che vedere con il fatto generatore dell’imposta.
Tanto osservato, è possibile che la consegna della merce avvenga, dal 12 febbraio 2015, senza che l’esportatore abituale si sia avveduto di presentare dichiarazione di intento secondo le nuove modalità e che, dunque, la cessione si sia perfezionata ai fini IVA senza che il fornitore abbia potuto riscontrare l’avvenuta presentazione della “nuova” lettera di intento. In tale ipotesi, pare inevitabile l’applicazione dell’IVA sulla cessione in sede di fatturazione differita, non sussistendo i requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 e dell’art. 1 comma 1 del DL 746/83.