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03/01/2014

DEDUCIBILITA' IMU PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI

Reddito d'impresa

L'art. 1, comma 715 della L. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) introduce la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa una quota (pari al 30% per il 2013 ed al 20% a partire dal 2014) dell'Imu relativa ad immobili strumentali.

Resta invece ferma l'indeducibilità ai fini IRAP.

La strumentalità dei fabbricati (art. 43 del Tuir) è di due tipologie:

- per natura, in base alla classificazione catastale in categoria diversa da quella abitativa, per i quali la strumentalità prescinde dall'utilizzo degli stessi per lo svolgimento dell'attività d'impresa;

- per destinazione, nel qual caso si deve aver riguardo all'utilizzo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività d'impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

IG

 
 

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