Si ricorda che nell'ordinamento vigente, il CONTRATTO DI APPALTO determina l'insorgenza di obbligazioni solidali tra:
- committente e appaltatore / appaltante - subappaltatore relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nel periodo di esecuzione del contratto, a norma dell'art. 29, del D. Lgs. n. 276/2004;
- appaltante ed appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui corrispettivi dovuti per prestazioni lavorative rese nell'ambito del rapporto di subappalto, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 28, del DL n. 4 luglio 2006 n. 223.
La prima delle due fattispecie evidenziate riguarda il regime di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella esecuzione di un contratto di appalto di opera e servizi per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi assicurativi maturati dai prestatori di lavoro nel periodo di esecuzione del contratto.
Il regime di solidarietà passiva soggiace alla limitazione temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Alla responsabilità solidale in materia di costi del lavoro impiegato per l'attuazione dei contratti di appalto, si è più recentemente affiancato l'istituto della responsabilità solidale fiscale, normato dall'art. 35, comma 28, della legge 4.08.06, n. 248.
La condivisione della responsabilità coinvolge esclusivamente appaltante ed appaltatore e l'ambito oggettivo di riferimento è circoscritto all'irregolare versamento delle ritenute alla fonte applicate ai corrispettivi dei prestatori di lavoro.
IG