I finanziamenti soci in contanti e senza preventiva delibera, unitamente ad altre irregolarità contabili ed anomalie, possono costituire un quadro probatorio sufficente a legittimare l'accertamento analitico - induttivo di maggiori ricavi non dichiarati pari all'ammontare dei finanziamenti stessi. E' quanto si evince dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16797 del 2013.
IG