L'agente della riscossione non può espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore (escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) adibito ad uso abitativo e luogo di residenza anagrafica dello stesso.
Negli altri casi, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'ammontare del credito per cui si procede supera 120.000,00 euro (modifica dell'art. 76, co. 1, DPR 602/1973).
IG