La scelta imprenditoriale di rinunciare al credito vantato nei confronti di un cliente non rende indeducibile la perdita (Cassazione - Ordinanza 27.02 - 2.05 2013 n. 10256).
Di conseguenza sono deducibili, ex art. 101, co 5, DPR 917/86, anche le perdite derivanti da crediti ai quali l'imprenditore abbia volontariamente rinunciato per mantenere buoni rapporti commerciali con i clienti debitori e, dunque, non solo le perdite che dipendono esclusivamente dall'assoluta irrecuperabilità dei crediti stessi.
IG