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06/07/2013

RINUNCIA VOLONTARIA AL CREDITO: DEDUCIBILITA'

Reddito d'impresa

La scelta imprenditoriale di rinunciare al credito vantato nei confronti di un cliente non rende indeducibile la perdita (Cassazione - Ordinanza 27.02 - 2.05 2013 n. 10256).

Di conseguenza sono deducibili, ex art. 101, co 5, DPR 917/86, anche le perdite derivanti da crediti ai quali l'imprenditore abbia volontariamente rinunciato per mantenere buoni rapporti commerciali con i clienti debitori e, dunque, non solo le perdite che dipendono esclusivamente dall'assoluta irrecuperabilità dei crediti stessi.

IG

 
 

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