L'iva si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di impresa, arte o professione.
L'obbligazione tributaria rimane peraltro latente sino al momento in cui, per usare la terminologia comunitaria, si manifesta il fatto generatore del tributo, che noi chiamiamo effettuazione.
Le regole della direttiva sul momento di rilevanza dell'operazione sono definite secondo un criterio di base, consentendo, peraltro, a ciascuno degli Stati membri di utilizzarne uno diverso. Ma quando le operazioni sono poste in essere tra soggetti di due diversi Paesi europei, non è pensabile che la medesima operazione abbia due trattamenti iva diversi.
Il nostro Paese, da quando esiste l'iva, ha optato per un sistema in cui la rilevanza delle prestazioni di servizi scatta solo all'atto del pagamento, a meno che prima di questa data venisse emessa fattura. Nessun effetto, in Italia, per il momento di ultimazione della prestazione.
La necessità di un criterio uniforme transnazionale ha determinato la sostituzione, anche nel nostro Paese, delle regole per l'effettuazione delle prestazioni di servizi quando la controparte, sia attiva che passiva, abbia la natura di soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese, sia comunitario che extra - comunitario.
La circolare 16/E del 2 maggio scorso esplicita le nozioni di OPERAZIONE UNICA, per la quale rileva il momento di ultimazione e di OPERAZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA, per la quale vale la data di maturazione dei corrispettivi periodici.
IG