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02/05/2013

SITI INTERNET: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE


L'art. 2250 c.c., come modificato dall'art. 42, L. 88/2009, in attuazione della Direttiva CEE 2003/58/Ce, introduce l'obbligo l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali negli atti, nella corrispondenza nonchè nello spazio elettronico destinato alla comunicazione (sito web).

Tali informazioni sono:

- ragione sociale;

- indirizzo della sede legale;

- codice fiscale e partita iva;

- numero di iscrizione e ufficio del registro imprese ove la società è iscritta;

- numero Rea;

- il capitale sociale e l'importo versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- l'eventuale stato di liquidazione;

- l'eventuale stato di società con socio unico;

- società alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta.

Un'interpretazione estensiva dell'art. 2250 c.c. farebbe presupporre la necessità di indicare anche l'indirizzo PEC, sebbene non sia espressamente previsto.

La mancata esposizione, in linea teorica, è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da euro 258,23 ad euro 2.065,83, trattandosi di una violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

IG

 
 

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