L'art. 2250 c.c., come modificato dall'art. 42, L. 88/2009, in attuazione della Direttiva CEE 2003/58/Ce, introduce l'obbligo l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali negli atti, nella corrispondenza nonchè nello spazio elettronico destinato alla comunicazione (sito web).
Tali informazioni sono:
- ragione sociale;
- indirizzo della sede legale;
- codice fiscale e partita iva;
- numero di iscrizione e ufficio del registro imprese ove la società è iscritta;
- numero Rea;
- il capitale sociale e l'importo versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- l'eventuale stato di liquidazione;
- l'eventuale stato di società con socio unico;
- società alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta.
Un'interpretazione estensiva dell'art. 2250 c.c. farebbe presupporre la necessità di indicare anche l'indirizzo PEC, sebbene non sia espressamente previsto.
La mancata esposizione, in linea teorica, è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da euro 258,23 ad euro 2.065,83, trattandosi di una violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.
IG