Quando l'organo amministrativo decide di stralciare dei crediti, interessando la voce "perdite su crediti" (B14 del Conto Economico), non è più possibile proporre un'azione legale di recupero in quanto, il credito verso il cliente non è più presente nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società.
Si ricorda infatti, che le scritture contabili hanno efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2709 e seg c.c. e, quindi il giudice ha sempre la possibilità di chiedere l'esibizione, in giudizio, della contabilità al fine di dirimere la controversia riguardante l'azione di recupero del credito.
IG