La recente Circolare n. 2 del 2013 ha precisato, tra le altre cose, che l'ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale deve ritenersi limitata ai contratti di appalto e i relativi sub - appalto (art. 1655 c.c.) ma non solo quelli relativi al settore edile.
Focalizzando l'attenzione sulle tipologie contrattuali, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di opere e servizi, come ad esempio il contratto scritto di subfornitura (art. 1 L. n. 192 del 1998). Con il contratto di subfornitura "un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente". Il contratto di subfornitura deve essere redatto per iscritto. Deve ritenersi sussistente la forma scritta anche laddove il contratto si perfezioni mediante il semplice scambio per fax, email, PEC e conferma d'ordine.
IG