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07/04/2013

IL REDDITOMETRO POTREBBE ESSERE ALIMENTATO DALLE NUOVE COMUNICAZIONI BANCARIE

Accertamento tributario

L'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 11 DL 201/2011, riceverà dagli intermediari finanziari informazioni relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari dei contribuenti.

Innanzitutto, si ricorda che la citata comunicazione, come previsto nelle motivazioni del provvedimento, non sostituisce, ma si aggiunge a quelle che gli operatori finanziari devono già effettuare ed è strumentale al rinvenimento di capacità contributiva occulta.

Il patrimonio conoscitivo immediatamente a disposizione degli uffici tributari risulta, ora, largamente implementato (contenuto dei conti correnti, cassette di sicurezza, rapporti fiduciari, derivati, carte di credito, garanzie, finanziamenti ...).

E' palese che le indagini finanziarie restano soggette alla procedura autorizzatoria di cui agli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72. La giurisprudenza di legittimità è comunque, ferma nel ritenere che la mancanza di autorizzazione non generi l'inutilizzabilità dei dati acquisiti.

E' legittimo chiedersi se i dati derivanti dai rapporti bancari siano poi, utilizzabili ai fini dell'accertamento sintetico.

IG

 
 

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